Arriva la notizia che aspettavano tutti sul condono edilizio. I cittadini sapranno ora cosa si può fare in caso di abuso: tutte le novità.
Ha fatto scalpore la recente sentenza n.7506/2024, con la quale il T.A.R. del Lazio è tornato a parlare del tema della fiscalizzazione dell’abuso edilizio. Al suo interno, vengono sottolineati i confini e l’ambito di operatività. Non sempre infatti questa conduce alla demolizione dell’immobile. Delle volte è possibile ottenere la c.d. fiscalizzazione dell’abuso.
Questo potrà avvenire con il pagamento di una ammenda e permette di evitare la demolizione stessa. Per fiscalizzare l’abuso edilizio è possibile percorrere diverse strade. Inoltre queste saranno applicabili solo in determinate situazioni oggettive, in cui risulta impossibile procedere alla demolizione o dell’intero immobile o di una parte dello stessa. L’ultima notizia sul condono edilizio era quindi attesa da tutti gli italiani.
Il condono edilizio rappresenta una questione di grande rilevanza per coloro che hanno realizzato interventi edilizi in difformità dal permesso di costruire o che si trovano ad affrontare l’annullamento del titolo edilizio. La possibilità di pagare un’ammenda in luogo della demolizione dell’immobile abusivo offre un’alternativa che merita di essere approfondita, ma è fondamentale comprendere quando e come tale opzione può essere attuata.
Per prima cosa, è essenziale distinguere tra interventi realizzati in totale difformità dal permesso di costruire e quelli realizzati in parziale difformità. Nel primo caso, la demolizione dell’immobile rimane la principale sanzione applicabile, come confermato da una recente sentenza del T.A.R. del Lazio. Tuttavia l’art. 33 del T.U. edilizia prevede la possibilità di evitare la demolizione mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.
Mentre per gli interventi realizzati in parziale difformità, il riferimento è l’articolo 34 del T.I. edilizia, il quale prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità. In caso di successivo annullamento del titolo edilizio, l’amministrazione può ordinare la demolizione dell’immobile, salvo che ciò non sia possibile per motivi tecnico-costruttivi.
Anche in questo caso, la fiscalizzazione dell’abuso può essere applicata solo in determinate circostanze, come quando non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino. È importante sottolineare che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione, nella fase esecutiva del procedimento. Ciò significa che l’interessato può far valere la situazione di pericolo derivante dall’esecuzione della demolizione durante questa fase.
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